Statuto

Art. 1: Natura

L’Associazione Ricerca di Terapie Oncologiche Integrate – A.R.T.O.I. – di seguito chiamata per brevità “Associazione”, è un ente non commerciale che rappresenta tutti gli associati, che aderendo sono vincolati alla piena osservazione del presente statuto.

Art. 2: Sede

L’Associazione ha sede legale ed operativa in Roma, Via del Podere di San Giusto, 83.

L’Associazione svolgerà principalmente la propria attività sul territorio nazionale. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 3: Oggetto e scopo

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà in ambito sociale.

L’associazione ha come scopo, in Italia e all’estero, la realizzazione la promozione e la divulgazione di studi scientifici in campo oncologico, con particolare riguardo alle terapie oncologiche integrate, alle patologie cronico-degenerative alla cura dei pazienti e delle persone in difficoltà.

Per le terapie oncologiche integrate, a titolo esemplificativo e non tassativo, si intende l’applicazione combinata di metodiche interventistiche (come ad esempio la chirurgia, radioterapia, ipertermia), farmacologiche (chemioterapia, immunoterapia, supporto complementare) dietetiche e psicologiche.

A tal fine l’Associazione si dedica allo studio sulla ricerca e sulla applicazione dell’integrazione fra le varie metodiche terapeutiche oncologiche, promuovendo la multidisciplinarietà tra le stesse e affiancando, per il loro impiego, le strutture proposte in ambito di assistenza sanitaria.

L’Associazione, infatti, intende raccordare e sviluppare sinergie e collaborazioni tra diverse professionalità. Riunendo anche differenti culture ed esperienze oncologiche, al fine di sviluppare sinergie di lavoro in ben definiti gruppi di studio interdisciplinari, per il progresso scientifico nel campo della terapia oncologica integrata.

L’Associazione ha, inoltre, tra i suoi fini lo studio delle applicazioni di nuove molecole, di metodiche di somministrazione dei farmaci, o di integrazione fra varie metodiche di trattamento, nonché di studio di farmaci o molecole utilizzate in Italia ed all’estero.

L’Associazione intende, quindi, diffondere, principalmente tra i propri associati, la conoscenza delle attività di studio e di ricerca oncologica e delle terapie oncologiche integrate, svolte sia in campo nazionale che internazionale, svolgendo ogni attività idonea a far conoscere il progresso della ricerca in tali campi.

L’Associazione, inoltre, vuole promuovere ed organizzare la raccolta di fondi necessari allo sviluppo della ricerca nel campo delle terapie oncologiche integrate, anche attraverso iniziative e manifestazioni e servendosi a questo scopo anche dell’opera prestata volontariamente dai propri Soci.

L’Associazione vuole inoltre contribuire alla formazione professionale, con indirizzo oncologico integrato, sia medica che paramedica, nonché provvedere al sostegno finanziario della ricerca scientifica, svolta in Italia ed all’estero, nei suoi aspetti di laboratori e clinici, finalizzata all’applicazione di nuove metodologie per la prevenzione, diagnosi e cura delle neoplasie e di quelle condizioni patologiche di interesse etico e sociale ad esse connesse.

Per il raggiungimento del proprio scopo dell’Associazione può intraprendere tutte le iniziative ritenute utili ed opportune da parte dell’Assemblea, quali in via esemplificativa e non tassativa, la promozione e l’organizzazione di corsi, convegni, congressi, giornate studio, seminari e dibattiti nonché tutte le attività connesse.

Nel perseguimento delle finalità indicate l’Associazione assume come proprio principio ispiratore, fondamentale e qualificante, la difesa e la promozione della vita umana e della dignità della persona, specie nelle situazioni di maggiore debolezza.

Al fine di svolgere le proprie attività l’associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri soci.

Infine, in relazione al suo scopo si impegna:

– a promuovere la formazione e l’elevazione culturale degli associati;

– a rappresentare gli interessi complessivi dei soci che in essa si riconoscono;

– ad operare per il miglioramento qualitativo degli associati in modo da favorire l’efficienza e lo sviluppo.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

Art. 4: Patrimonio ed entrate

Il patrimonio e le entrate sono costituite:

  • dalle quote sociali;

  • dai contributi degli associati;

  • da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto, utili, avanzi di gestione, fondi riserve o capitale. L’esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno;

  • sponsor privati, da donazioni, da lasciti di beni mobili ed immobili e da contributi di varia natura sia pubblici che privati;

  • proventi delle iniziative deliberate dagli organi direttivi, ivi comprese le raccolte fondi effettuate anche in occasione di iniziative di sensibilizzazione nazionali o locali;

  • rette ed entrate derivanti dall’erogazione di servizi e prestazioni e dall’organizzazione e realizzazione di eventi e convegni;

  • finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.

Art. 5: Categorie dei Soci

Le categorie dei soci sono le seguenti:

  • Soci fondatori: coloro che hanno promosso la creazione dell’Associazione ed hanno firmato l’atto costitutivo;

  • Soci ordinari: coloro che fanno domanda di ammissione al presidente od al vice presidente i quali debbono deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del consiglio direttivo. Soltanto dopo la ratifica del direttivo si acquista la qualifica di soci ordinari. La quota annua da versare da parte del socio ordinario viene stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

  • Soci sostenitori: coloro che seguendo l’iter previsto per i soci ordinari vogliono sostenere l’Associazione versando una quota annua che viene stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

  • Soci benemeriti: coloro che condividendo gli scopi dell’Associazione elargiscono una somma non inferiore ad Euro 3.000,00 (tremila/00);

  • Soci onorari: coloro che si distinguono per particolari meriti nella vita sociale e che intendono aderire all’Associazione e sono esonerati dal versamento della quota, possono anche essere nominati soci onorari le personalità di alto valore scientifico che vengono proposte dal Presidente del Consiglio Direttivo o da almento tre soci;

Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione tutti coloro che ne facciano richiesta dichiarando di condividerne gli scopi sociali. Qualora l’istanza non fosse ratificata, sono fatti salvi, per il periodo intercorso tra l’ammissione da parte del presidente o del vice presidente e la mancata ratifica, i diritti connessi all’acquisizione della qualifica di socio ed in particolare il diritto di voto nelle assemblee. Il socio deve pagare la quota stabilita annualmente dal consiglio direttivo. L’adesione non può essere disposta per un periodo temporaneo. Deve in ogni momento essere garantito il diritto di voto agli associati maggiori di età per l’approvazione e le modifiche dello statuto e degli organi direttivi.

I soci hanno uguali diritti, qualunque sia la categoria di appartenenza.

Art. 6: Norme di comportamento

L’adesione all’Associazione comporta:

  • la piena accettazione dello statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;

  • la facoltà di utilizzare i beni sociali e le sue infrastrutture facendone un uso corretto;

  • il pagamento della quota associativa annuale;

  • mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell’Associazione.

Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione; tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceva la notifica della volontà del recesso.

In presenza di gravi motivi chiunque partecipi all’Associazione può essere escluso con deliberazione del consiglio direttivo. L’esclusione ha effetto immediato e deve essere notificata con provvedimento scritto, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso in cui l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, quest’ultimo può adire il collegio arbitrale di cui al presente statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

La perdita della qualifica di socio può avvenire per:

  • morosità

  • non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari

  • comportamenti che in qualunque modo arrechino danni materiali o morali all’Associazione

  • comportamento scorretto.

Art. 7: Quote

Gli importi delle quote di iscrizione, delle quote contributive dovute dagli associati e dall’ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività e servizi sociali, vengono stabiliti dal consiglio direttivo, il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.

Art. 8: Trasmissibilità della qualità di socio

La qualità di socio e le quote sono intrasmissibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte. Le quote non possono, altresì, essere oggetto di rivalutazione.

Art. 9: Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  • Il presidente

  • Il vice presidente

  • Il segretario generale

  • Il consiglio direttivo

  • L’assemblea dei soci

  • Il collegio dei revisori

Art. 10: Il presidente ed il vice presidente

Il presidente viene eletto dal consiglio direttivo, nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto a maggioranza dei voti presenti, tra i membri del consiglio direttivo medesimo.

Ha la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio ed ha i poteri di firma dell’Associazione, presiede e cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio direttivo e decide in ordine all’ammissione ai servizi dell’Associazione dei tesserati.

Il Presidente, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi previa deliberazione favorevole del consiglio direttivo. Sorveglia sul buon andamento dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, fissa i giorni delle adunanze ordinarie e straordinarie del consiglio direttivo, determina gli argomenti da trattare in ciascuna di esse, dirige i lavori e le discussioni. Il Presidente riveste di diritto anche l’incarico di componente del Comitato Scientifico. Il vice presidente, eletto nella stessa seduta di insediamento del Presidente, svolge le funzioni di presidente ogni volta che quest’ultimo abbia un impedimento, salvo poi far ratificare il suo operato al consiglio direttivo. Durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Spetta al Presidente:

  • Determinare l’ordine del giorno delle sedute del consiglio direttivo e dell’assemblea dei soci;

  • Convocare e presiedere le adunanze del consiglio direttivo;

  • Curare l’esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo;

  • Convocare e presiedere l’Assemblea dei soci.

  • Convocare e presiedere le adunanze del Comitato Scientifico.

Art. 11: Il segretario generale

Il segretario generale collabora alla gestione dell’Associazione e cura la tenuta dei libri sociali. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Art. 12: Il consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da tre a sette membri compresi il presidente, il vice presidente ed il segretario generale che ne fanno parte di diritto. Sono eletti a maggioranza dell’assemblea dei soci fra i propri componenti, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente. Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione, senza limitazioni, e pertanto può compiere in persona del suo presidente tutti gli atti di ordinaria amministrazione e in particolare contrarre obbligazioni e compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi sociali. Gli incarichi di direzione e di istruzione possono essere assolti anche da componenti del consiglio direttivo. Il consiglio direttivo, presieduto dal presidente, delibera a maggioranza semplice con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, in caso di parità prevale il voto del presidente. In caso di dimissioni, rinuncia alla carica o decesso di uno o più membri, il consiglio direttivo reintegrerà la propria composizione per cooptazione, sempre che non vengano meno la maggioranza dei membri, nel qual caso l’intero direttivo s’intenderà decaduto, rimanendo in carica per l’amministrazione ordinaria e si procederà a nuova elezione.

Il consiglio direttivo si raduna almeno due volte l’anno per la predisposizione del documento di programmazione economica e per l’approvazione del rendiconto economico, entrambi da sottoporre all’approvazione dell’assemblea. Il consiglio si raduna, inoltre, ogni volta che se ne richieda l’intervento sia per iniziativa del Presidente sia per la richiesta scritta e motivata di almeno un terzo (1/3) dei consiglieri. La richiesta dei consiglieri deve essere motivata ed indirizzata al Presidente dell’Associazione che provvede alla convocazione del consiglio direttivo.

Sarà compito del consiglio direttivo stabilire rapporti con altre Associazioni di Oncologie italiane od internazionali o di altre discipline mediche con fini di cui all’art. 3 del presente Statuto; promuovere incontri e didattica con Strutture Universitarie e divulgare le finalità dell’Associazione; aggiornamenti periodici dei medici generici e specialisti.

Il consiglio direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell’associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Potrà altresì, deliberare in merito alla costituzione dei Comitati Regionali e dei loro responsabili nonché nominare i componenti del Comitato Scientifico.

Art. 13: L’assemblea

L’assemblea è formata da tutti i soci previsti dal presente statuto. Tutti hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno. L’assemblea, previa convocazione del presidente, mediante avviso affisso all’albo sociale ed in sede almeno otto giorni prima dello svolgimento, si riunisce almeno due volte l’anno, entro il 30 aprile per approvare il rendiconto consuntivo dell’esercizio precedente ed entro il 31 ottobre per approvare il bilancio preventivo dell’anno successivo. L’assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta lo richieda il consiglio direttivo, con le maggioranze previste dal Codice Civile.

L’assemblea ordinaria delibera in prima convocazione, a maggioranza semplice con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione a maggioranza dei presenti. L’assemblea è presieduta dal presidente o in caso di suo impedimento dal vice presidente. Le deliberazioni sono constatate con processi verbali dal presidente e dal segretario della seduta che, raccolti a libro, sono custoditi nella sede per poter essere liberamente consultati dagli associati.

I poteri dell’assemblea sono i seguenti:

  • elegge i membri del consiglio direttivo

  • eleggi i membri del Collegio dei Revisori

  • delibera gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione

  • nomina il segretario generale

  • approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell’attività dell’Associazione

  • delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio

Art. 14: Collegio dei Revisori

Laddove ricorrano i presupposti previsti dalla legge è previsto un collegio dei revisori composto da tre membri effettivi e due membri supplenti scelti secondo quanto previsto dalla vigente normativa. Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 15: Comitati Regionali

Il consiglio direttivo può deliberare in merito alla costituzione di Comitati Regionali e dei rispettivi responsabili. Questi ultimi saranno i referenti dell’Associazione nei rapporti con le istituzioni o con le altre associazioni locali. Ogni Comitato Regionale avrà un presidente nominato dal consiglio direttivo e potrà organizzare eventi con finalità aderenti agli scopi di cui all’art. 3 del presente Statuto. Il consiglio direttivo delibera anche l’eventuale chiusura dei Comitati Regionali. Ai membri del consiglio direttivo e dei Comitati Regionali, non spetta alcun compenso per la carica espletata.

Art. 16: Comitato Scientifico

Il consiglio direttivo nomina i componenti del Comitato Scientifico, composto da un numero minimo di 8 (otto) componenti fino ad un massimo di 11 (undici).

Possono essere eletti tra i componenti del Comitato Scientifico i soci dell’Associazione aventi la qualifica di Medico e la relativa iscrizione all’Ordine Professionale e tra personalità di alto valore scientifico non aventi la qualifica di socio.

I criteri per la selezione sono i seguenti:

  • rilevanza scientifica dell’attività svolta;

  • assenza di conflitti di interesse con l’industria del farmaco e dei presidi;

  • condivisione degli scopi e della mission dell’Associazione.

Art. 17: Avanzi di gestione

All’Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima struttura.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 18: Scioglimento

In caso di scioglimento deliberato dall’assemblea, questa provvederà alla nomina dei liquidatori determinandone i poteri e le modalità di azione.

Il residuo patrimoniale, risultante dalla liquidazione di cui al comma precedente, dovrà essere devoluto ad altro ente associativo avente analoghe finalità di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19: Regolamento

Le modifiche dello statuto devono essere approvate dall’assemblea dei soci secondo le maggioranze previste dal codice civile. L’Associazione può dotarsi di un regolamento interno, sempre approvato dall’assemblea.

Art. 20: Libri

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, del consiglio direttivo, nonché il libro dei soci.

Art. 21: Controversie

Tutte le controversie tra gli associati e tra questi e l’Associazione o i suoi organi saranno sottoposti al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri soci dell’Associazione, che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari trascrizioni di rito. I componenti del collegio arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo, che assume la veste di presidente, dai primi due arbitri o in caso di disaccordo dal presidente del tribunale. Il deliberato del collegio arbitrale vincola tutti gli associati e l’Associazione ed i suoi organi, rinunciando le parti contraenti sin d’ora per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.

Art. 22: Interpretazione integrativa dello statuto

Per disciplinare ciò che non sia previsto dallo statuto si applicano in quanto compatibili le norme del codice civile.

Roma, 12 Aprile 2017