STATUTO
Articolo 1 – Costituzione, durata e scopi
1.1 È costituita, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117 (nel prosieguo “Codice del Terzo settore”), una
fondazione denominata “FONDAZIONE ARTOI ETS”, disciplinata
dal presente Statuto e dalle vigenti norme in materia (nel
prosieguo solo la “Fondazione”).
1.2 La Fondazione ha durata a tempo indeterminato.
1.3 L’acronimo ETS dovrà essere adoperato negli atti, nella
corrispondenza e nella comunicazione al pubblico una volta
effettuata l’iscrizione della Fondazione nel Registro unico
nazionale del Terzo settore. Prima di tale momento, non avendo

la Fondazione ancora assunto la qualifica di ente del Terzo settore

ai fini dell’applicazione del Codice del Terzo
settore, tale acronimo non potrà essere adoperato.
1.4 La Fondazione non ha scopo di lucro, neppure indiretto;
essa persegue scopi civici, solidaristici e di utilità sociale.
1.5 Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Codice del Terzo settore,

per il perseguimento delle suddette finalità, la Fondazione

esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti
attività di interesse generale:
– interventi e prestazioni sanitarie;
– educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi

della l. n. 53 del 2003, nonché le attività culturali di
interesse sociale con finalità educativa;
– formazione universitaria e post-universitaria;
– ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche

o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche

editoriali, di promozione e diffusione della cultura e
della pratica del volontariato e delle attività di interesse
generale di cui all’art. 5 d.lgs. n. 117 del 2017.
1.6 Più precisamente la Fondazione opera nel settore della
ricerca scientifica di particolare interesse sociale, con
principale riguardo a:
a) ricerca scientifica sulla relazione tra ambiente e cancro;
b) ricerca scientifica sull’uso di sostanze naturali, o suoi
estratti, animali, vegetali e/o microbici nelle varie diluizioni,

al fine di migliorare la salute delle persone ed in
particolare in campo oncologico;
c) studio e rilettura delle strategie terapeutiche in oncologia;
d) ricerca scientifica in tema di rapporti tra nutrizione,
medicina ed ambiente studiando in tal modo le interazioni
tra inquinanti e metabolismo cellulare; particolare attenzione

è rivolta alle patologie legate alle terapie integrate
quali diabete o forme degenerative del sistema nervoso.

Articolo 2 – Attività della Fondazione
2.1 La Fondazione persegue i propri scopi esercitando in via
esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
1. attività che realizzino direttamente o promuovano la ricerca nel campo biomedico in generale e nel settore della patologie citate nel presente articolo in particolare;
2. attività che favoriscano l’applicazione dei risultati della ricerca scientifica, anche intesa come assistenza al dialogo tra i singoli operatori specializzati nei vari settori;
3. attività che promuovano l’aggiornamento di medici ed altri operatori sanitari sullo sviluppo delle conoscenze relative alle malattie citate nel presente articolo o a settori
inerenti;
4. attività di formazione di ricercatori, di personale docente di istituti scolastici di ogni ordine e grado ed operatori di cura per l’integrazione tra le diverse discipline per
la prevenzione, cura e riabilitazione in oncologia;
5. attività di gestione di laboratori di ricerca e/o di altre istituzioni scientifiche nazionali o regionali mediante
apposite convenzioni;
6. attività di relazioni scientifiche con istituzioni accademiche nazionali ed internazionali con scambi reciproci, al
fine di aumentare la conoscenza della ricerca scientifica di
base e clinica in campo medico, e ricerca scientifica in campo nutrizionale ed alimentare;
7. attività di promozione di iniziative di informazione sulla prevenzione e sugli sviluppi di ricerca connessi;
8. attività di divulgazione di dati e notizie sui progressi
più recenti della ricerca medica ed attività di informazione
sulle problematiche sociali connesse alle malattie citate
nel presente articolo, anche mediante l’organizzazione di
campagne di sensibilizzazione, di prevenzione e di educazione sanitaria rivolte ai cittadini;
9. attività di cura dei malati e delle persone disagiate;
10. attività di sensibilizzazione della popolazione sull’importanza della prevenzione.
2.2 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle
di interesse generale sopra elencate, purché le stesse siano
secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i
criteri ed i limiti stabiliti con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo settore.
2.3 La Fondazione può, infine, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo da parte
di terzi. Tale attività può anche essere esercitata mediante
sollecitazione al pubblico od attraverso la cessione di beni
od erogazione di servizi di modico valore.

2.4 Nel perseguimento dei suoi scopi la Fondazione può:
– concludere accordi con enti ed istituzioni pubblici e privati che abbiano analoghe finalità;
– istituire e gestire, con contabilità separata, istituti e
centri di ricerca che siano strumentali al perseguimento degli scopi statutari;
– costituire patrimoni con vincoli di destinazione coerenti
con le finalità della Fondazione;
– costituire o partecipare a fondazioni ed altri enti senza
scopo di lucro con finalità analoghe alle proprie, aderire
ad enti nazionali ed internazionali che realizzino attività
coerenti con gli scopi della Fondazione.
Articolo 3 – Fondatori, sostenitori e volontari
3.1 Sono fondatori della Fondazione le persone fisiche che
ne hanno sottoscritto l’atto costitutivo (MASSIMO BONUCCI,
MARIO BONUCCI, FELICE BONUCCI, PIERO BIZARRI, CARLA FIORENTINI).
3.2 La qualifica di fondatore si trasmette a causa di morte.
Ciascuno dei fondatori può designare, con apposita disposi0zione testamentaria, la persona fisica destinata a succedergli nella qualifica di fondatore; a sua volta il nuovo fondatore avrà il medesimo diritto e così in perpetuo. Nel caso
in cui il fondatore non designi alcuna persona, la qualifica
di fondatore si trasmette agli eredi. Nel caso di pluralità
di persone, i diritti delle stesse devono essere esercitati
da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.
3.3 La Fondazione opera attraverso i propri dipendenti, l’apporto economico dei sostenitori, siano essi persone fisiche,
persone giuridiche ed enti, pubblici e privati, e la collaborazione dei volontari, i quali devono possedere adeguati requisiti morali ed impegnarsi a rispettare lo Statuto ed il Codice etico della Fondazione.
3.4 Sono sostenitori della Fondazione le persone fisiche, le
persone giuridiche e gli enti, pubblici e privati, che versano il contributo iniziale nella misura e secondo le modalità
stabilite dal Consiglio di Amministrazione e che versano contributi annui o mettono a disposizione beni e/o servizi per
le attività istituzionali della Fondazione.
3.5 La partecipazione alle attività della Fondazione è aperta a tutti senza alcuna discriminazione politica, ideologica
o religiosa. Possono partecipare alle attività della Fondazione in qualità di volontari tutti coloro che ne condividono le finalità e desiderano mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per perseguirne gli scopi
senza fini di lucro ed esclusivamente per ragioni di solidarietà sociale.
Articolo 4 – Sede
4.1 La Fondazione ha sede in Roma, Via Ludovico Micara n.
73, ed ha uffici distribuiti sul territorio nazionale denominati “Centri” gestiti dalla Fondazione anche in collaborazione con i “Presidenti Regionali” di cui al successivo art. 17.
Articolo 5 – Scioglimento e liquidazione
5.1 La Fondazione si estingue quando ricorrono le cause di estinzione previste dalla legge oppure con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta, previo parere obbligatorio
e non vincolante del Consiglio di Indirizzo, con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti. La delibera del Consiglio di Amministrazione, qualora si discosti
dal parere reso dal Consiglio di Indirizzo, dovrà essere motivata.
5.2 Ai sensi dell’art. 49 del Codice del Terzo settore, la
causa di estinzione della Fondazione viene accertata dall’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
5.3 Dichiarata l’estinzione della Fondazione si procede alla
liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 delle
disposizioni attuative e transitorie del codice civile.
5.4 Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di
3 (tre) liquidatori che possono essere scelti anche tra gli
amministratori uscenti.
5.5 I liquidatori deliberano a maggioranza.
5.6 Ai sensi dell’art. 9 del Codice del Terzo settore, in caso di estinzione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 del Codice del
Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla
legge, ad altri enti del Terzo Settore operanti in Italia
nel settore della ricerca oncologica individuati dal Consiglio di Indirizzo.
5.7 Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la Fondazione è tenuta a inoltrare
al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 82 del
2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.
5.8 Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti
in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
Articolo 6 – Fondo di dotazione
6.1 Il Fondo di dotazione della Fondazione è costituito dalla sua dotazione iniziale come indicata nell’atto costitutivo.
Articolo 7 – Fondo di gestione
7.1 Il Fondo di gestione è costituito dai mezzi diretti alla
realizzazione degli scopi della Fondazione ed al fabbisogno
delle necessità gestionali, ed è composto da:
– le rendite ed i proventi ricavati dalla gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare;
– gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi;
– le elargizioni, anche sotto forma di contributi, provenienti da enti, amministrazioni pubbliche e privati ed ogni altro provento conseguito nell’esercizio delle attività istituzionali;
– i lasciti e le donazioni;
– i mezzi derivanti dalla raccolta fondi di cui all’art. 7 del Codice del Terzo settore;
– i mezzi derivanti dalle attività di interesse generale ai
sensi dell’art. 79 del Codice del Terzo settore;
– i ricavi derivanti dalle attività diverse.
Articolo 8 – Organi della Fondazione
8.1 Sono organi della Fondazione:
– l’Assemblea dei fondatori;
– il Presidente ed il Vice Presidente Operativo;
– il Consiglio di Indirizzo;
– il Consiglio di Amministrazione;
– l’Organo di controllo;
– il Comitato Tecnico Scientifico.
8.2 Agli amministratori ed a chiunque rivesta cariche sociali (fatta eccezione per l’organo di controllo) normalmente
non sarà riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l’espletamento dell’ufficio. Potranno essere corrisposti compensi individuali per
particolari incarichi nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo settore.
Articolo 9 – L’Assemblea dei fondatori
9.1 L’Assemblea dei fondatori è composta da tutti i Fondatori.
9.2 L’Assemblea dei fondatori ha le seguenti competenze:
– nomina i Presidenti Regionali ed i restanti membri del Consiglio di Indirizzo, di cui stabilisce il numero;
– nomina, tra i membri del Consiglio di Indirizzo, il Presidente ed il Vice Presidente Operativo della Fondazione e, dopo averne determinato il numero, i restanti componenti del
Consiglio di Amministrazione;
– revoca, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i
Presidenti Regionali e gli altri membri del Consiglio di Indirizzo in caso di ogni violazione di legge, dello Statuto,
del regolamento degli uffici periferici, del Codice etico e
di reiterata inosservanza degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Indirizzo;
– revoca il Presidente, il Vice Presidente Operativo e i membri del Consiglio di Amministrazione in caso di ogni violazione di legge, dello Statuto, del regolamento degli uffici
periferici, del Codice etico e di reiterata inosservanza degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Indirizzo;
– approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il
Codice etico che si applica agli esponenti della Fondazione,
ai dipendenti, ai collaboratori ed ai volontari;
– nomina l’Organo di controllo, secondo quanto previsto dall’art. 16;
– approva le modificazioni dello Statuto.
9.3 L’Assemblea dei fondatori è convocata dal Presidente della Fondazione, di propria iniziativa, ovvero da almeno un
terzo dei suoi componenti.
9.4 L’Assemblea dei fondatori è convocata mediante raccomandata, invio di telefax o di comunicazione a mezzo posta elettronica ai recapiti espressamente indicati dai singoli fondatori all’atto della costituzione della Fondazione o all’atto
dell’ingresso nella Fondazione, recapiti che gli stessi fondatori dovranno aver cura di mantenere aggiornati (comunicando eventuali variazioni al Consiglio di Amministrazione).
9.5 La convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine
del giorno, l’ora e il luogo di convocazione e deve essere
inviata almeno otto giorni prima della riunione. Le riunioni
si possono tenere anche fuori della sede sociale, purché in
Italia.
9.6 L’Assemblea dei fondatori delibera con la maggioranza
dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.
9.7 Il Presidente della Fondazione presiede la riunione. In
caso di suo impedimento o rinuncia i fondatori presenti designano, a maggioranza, il presidente della riunione.
9.8 Delle riunioni dell’Assemblea dei fondatori è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione medesima
e dal segretario, scelto dal presidente della riunione tra i
fondatori.
9.9 Le riunioni dell’Assemblea dei fondatori si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
– che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
– che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
– che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente della riunione
e il soggetto verbalizzante.
9.10 Anche in mancanza di convocazione l’Assemblea dei fondatori è validamente costituita quando sono presenti, anche
per tele/video conferenza, tutti i fondatori e i membri del
Consiglio di Amministrazione e dell’Organo di controllo.
9.11 Al fine del conferimento di deleghe:
– ogni fondatore può conferire delega scritta ad un altro
fondatore;
– ciascun fondatore non può rappresentare più di numero 3
(tre) fondatori.
Articolo 10 – Il Presidente ed il Vice Presidente Operativo

10.1 Il Presidente e il Vice Presidente Operativo sono nominati, dall’Assemblea dei fondatori, tra i membri del Consiglio di Amministrazione e rimangono in carica per 4 (quattro) esercizi, fino all’approvazione del bilancio relativo
al quarto esercizio. Il Presidente ed il Vice Presidente Operativo possono essere rieletti.
10.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, cura le relazioni istituzionali e la comunicazione esterna, garantisce l’osservanza delle deliberazioni degli organi statutari ed il rispetto delle relative competenze
nonché l’unità dell’indirizzo della Fondazione, convoca l’Assemblea dei fondatori, il Consiglio di Indirizzo ed il Consiglio di Amministrazione.
10.3 Spettano al Presidente i seguenti specifici poteri:
1. definizione della struttura operativa ed organizzativo/gestionale della Fondazione (le strutture dovranno risultare allineate con la struttura degli organi della Fondazione);
2. definizione di strutture o figure di collegamento
tra gli organi della Fondazione (è suo compito definirne anche le funzioni specifiche);
3. decisione di cooptare, assumere, licenziare, rimuovere gli organi e le figure operative o di collegamento da
lui create;
4. definizione del piano strategico operativo che sia
in grado di attuare la visione e la missione che l’Assemblea
dei fondatori hanno rilasciato all’inizio di ogni ciclo di esercizio di 4 (quattro) anni.
10.4 Sono considerate funzioni operative e gestionali le seguenti funzioni:
a. marketing;
b. comunicazione;
c. risorse umane;
d. brevetti;
e. ricerca e sviluppo.
10.5 Il Presidente può delegare i suoi poteri operativi ed
organizzativi al Vice Presidente Operativo o a figure di sua
fiducia e che abbiano le necessarie e specifiche conoscenze
per la funzione scelta. La figura deve essere scelta preferibilmente tra il personale interno alla Fondazione e si deve
ricorrere a figure esterne solo se le specifiche conoscenze
non siano presenti internamente.
10.6 In caso di assenza od impedimento del Presidente le sue
funzioni sono temporaneamente esercitate dal Vice Presidente
Operativo. Di fronte ai terzi ed a tutti i pubblici uffici,
la firma del Vice Presidente Operativo fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.
Articolo 11 – Il Consiglio di Indirizzo
11.1 Il Consiglio di Indirizzo è l’organo che rappresenta le
diverse realtà culturali, imprenditoriali e scientifiche del territorio e della società italiana e definisce gli indirizzi programmatici e strategici della Fondazione.
11.2 È composto da un numero di membri che può variare da 19
(diciannove) a 27 (ventisette), compresi il Presidente, il
Vice Presidente Operativo ed i Presidenti Regionali, che ne
fanno parte di diritto per la durata del loro incarico.
11.3 I componenti del Consiglio di Indirizzo restano in carica 4 (quattro) esercizi, fino all’approvazione del bilancio
relativo al quarto esercizio del proprio mandato.
11.4 I membri del Consiglio di Indirizzo sono rinnovabili e
sono scelti tra persone che hanno avuto adeguate esperienze
in campo imprenditoriale, scientifico o professionale.
11.5 Il Consiglio di Indirizzo ha le seguenti competenze:
– può nominare un Presidente Onorario della Fondazione scelto tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione dello scopo istituzionale della Fondazione, il quale
partecipa alle riunioni del Consiglio di Indirizzo senza diritto di voto;
– può anche nominare tra i suoi membri uno o due Vice Presidenti Onorari per particolari meriti a cui non spetta, pertanto, la rappresentanza della Fondazione in caso di impedimento od assenza del Presidente;
– esprime pareri obbligatori e non vincolanti:
* sul Regolamento di organizzazione e funzionamento degli uffici territoriali adottato con delibera dal Consiglio di Amministrazione;
* in merito all’estinzione della Fondazione ai sensi del precedente art. 5;
* sul documento programmatico triennale per la gestione predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
* sul bilancio d’esercizio e su quello preventivo;
* sulla nomina del Direttore Scientifico e del Direttore Generale;
* sulla relazione del Direttore Scientifico relativa a programmi, investimenti ed assegnazioni istituzionali;
* sul Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico.
11.6 Decorsi 30 (trenta) giorni dalla documentata richiesta
da parte del Consiglio di Amministrazione, in assenza di parere, il documento sottoposto al Consiglio di Indirizzo si
intende approvato.
11.7 Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno 3 (tre)
volte all’anno. Il Presidente della Fondazione presiede la
riunione. In caso di suo impedimento o rinuncia la direzione
viene presa dal Vice presidente Operativo. In caso di anche
suo impedimento o rinuncia i componenti presenti designano,
a maggioranza, il presidente della riunione.
11.8 Su invito del Presidente, oltre al Direttore Scientifico possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Indirizzo eventuali soggetti terzi, senza diritto di voto.

11.9 Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente utilizzando mezzi idonei a garantire la prova di ricezione
della convocazione almeno 10 (dieci) giorni prima dell’adunanza. Il Consiglio di Indirizzo deve essere convocato anche
quando almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti ne faccia
motivata richiesta scritta con indicazione degli argomenti
da trattare.
11.10 Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono valide con
la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le delibere
sono assunte a maggioranza dei presenti.
11.11 I componenti del Consiglio di Indirizzo che sono anche
componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno astenersi dal voto nelle delibere che riguardano argomenti e documenti proposti dal Consiglio di Amministrazione stesso e in
qualsiasi altro caso emerga un conflitto di interessi.
11.12 I componenti del Consiglio di Indirizzo hanno diritto
di voto dal giorno della loro nomina e non è ammesso l’esercizio del voto per delega.
11.13 Il Consiglio di Indirizzo cura la tenuta del libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
A tale scopo dovrà essere nominato un Segretario ad ogni riunione
11.14 Le riunioni del Consiglio di Indirizzo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione da remoto e
videoconferenze, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
– che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
– che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
– che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente della riunione
e il soggetto verbalizzante.
11.15 Le adunanze del Consiglio sono comunque valide – anche
se non convocate – quando intervengano, anche per tele/video
conferenza, tutti i consiglieri in carica.
Articolo 12 – Consiglio di Amministrazione
12.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero
minimo di 5 (cinque) ad un numero massimo di 9 (nove) membri, inclusi il Presidente ed il Vice Presidente Operativo,
nominati dall’Assemblea dei fondatori. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro esercizi, fino all’approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio di carica, e i suoi membri sono rieleggibili.
12.2 Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più
consiglieri, il Consiglio di Amministrazione può provvedere
alla loro sostituzione mediante cooptazione, sino alla successiva riunione dell’Assemblea dei fondatori che può ratificare la sostituzione ovvero provvedere alla nomina di un diverso componente del Consiglio di Amministrazione. Il componente così nominato resta in carica sino alla fine del mandato del Consiglio di Amministrazione. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare il Presidente od il Vice Presidente
Operativo, gli stessi saranno nominati dall’Assemblea dei
fondatori. Il Presidente ed il Vice Presidente Operativo
così nominati rimangono in carica sino alla fine del mandato
del Consiglio di Amministrazione. Se nel corso dell’esercizio viene a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea dei fondatori provvede
alla nomina dei nuovi componenti entro 60 (sessanta) giorni.
12.3 I membri del Consiglio di Amministrazione sono scelti
preferibilmente tra coloro che hanno esperienza in materia
finanziaria, legale, di marketing, di gestione imprenditoriale, di ricerca scientifica e di gestione di iniziative di volontariato civile.
12.4. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è compatibile con quella di componente del Consiglio di
Indirizzo.
Articolo 13 – Poteri e funzioni del Consiglio di Amministrazione
13.1 Al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.
13.2 Spettano al Consiglio di Amministrazione, nella sua formazione collegiale:
– l’approvazione del bilancio sociale, di cui all’art. 14
del Codice del Terzo settore, del bilancio d’esercizio e di
quello preventivo;
– l’approvazione delle erogazioni istituzionali su proposta
del Direttore Scientifico ai sensi del successivo art. 18;
– la definizione e l’approvazione del documento programmatico triennale di gestione;
– la nomina e la revoca del Direttore Scientifico, scelto
tra personalità scientifiche di grande esperienza in materia
oncologica, e la definizione del relativo incarico;
– la nomina dei membri del Comitato Scientifico su proposta
del Direttore Scientifico;
– la definizione del sistema di organizzazione interno;
– l’individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale che la Fondazione può concretamente esercitare ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo settore;
– previo parere obbligatorio e non vincolante del Consiglio
di Indirizzo, l’approvazione dei Regolamenti di organizzazione e funzionamento degli uffici territoriali e dell’estinzione della Fondazione.
13.3 Il Consiglio di Amministrazione cura la tenuta del libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
A tale scopo dovrà essere nominato un Segretario ad ogni riunione.
13.4 Il Direttore Scientifico partecipa al Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta siano in discussione scelte e decisioni riguardanti i finanziamenti scientifici ed i programmi di ricerca, senza diritto di voto.
Articolo 14 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione
14.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione utilizzando mezzi idonei tali da garantire la prova di ricezione da parte del destinatario almeno 7 (sette) giorni prima dell’adunanza. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato anche quando almeno 1/3
(un terzo) dei suoi componenti ne faccia motivata richiesta
scritta con indicazione degli argomenti da trattare. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma almeno 4 volte l’anno e tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno e le sue riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Il Presidente della Fondazione presiede la riunione. In caso di suo impedimento o rinuncia l’incarico viene assunto dal Vice Presidente Operativo.
In caso di sua assenza o rinuncia i componenti presenti designano, a maggioranza, il presidente della riunione.
14.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto di voto dal giorno della loro nomina e non è ammesso
l’esercizio del voto per delega.
14.3 Le delibere sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione della delibera di scioglimento della Fondazione assunta con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei componenti ai sensi dell’art. 5.
14.4 In caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede.
14.5 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è invitato a partecipare l’Organo di controllo.
14.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono
svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione da remoto
e videoconferenze, alle seguenti condizioni di cui si darà
atto nei relativi verbali:
– che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
– che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
– che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente della riunione
e il soggetto verbalizzante.
14.7 Le adunanze del Consiglio sono comunque valide – anche
se non convocate – quando intervengano, anche per tele/video
conferenza, tutti i consiglieri in carica e l’intero Organo
di controllo.
Articolo 15 – Comitato Tecnico Scientifico
15.1 Il Comitato Tecnico Scientifico è l’organo della Fondazione che, presieduto dal Direttore Scientifico, ha la funzione di valutare i progetti di ricerca e le domande di attribuzione delle borse di studio.
15.2 I componenti del Comitato Tecnico Scientifico, individuati tra esperti di ricerca oncologica integrata, sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Scientifico, restano in carica 4 (quattro) esercizi e
sono rinnovabili una sola volta.
15.3 Il Comitato è composto da un minimo di 10 (dieci) ad un
massimo di 70 (settanta), nel numero di membri idoneo a garantire la presenza delle professionalità necessarie per lo
svolgimento delle funzioni.
15.4 La valutazione dei progetti e delle borse di studio,
pervenuti a seguito della pubblicazione di bandi, viene effettuata dai membri del Comitato Tecnico Scientifico e/o da
altri revisori internazionali selezionati per competenza
così da garantire la valutazione sulla base di un giudizio
indipendente, trasparente, meritocratico ed in osservanza
delle procedure interne sul conflitto di interessi.
15.5 Il Direttore Scientifico, concluso il ciclo di esame e
di valutazione delle richieste, comunica le proposte di finanziamento al Consiglio di Amministrazione per la delibera
di attribuzione, previo parere del Consiglio di Indirizzo.
Il Direttore Scientifico ha anche il compito di controllare
i rendiconti scientifici ed economici dei beneficiari, avvalendosi anche della struttura amministrativa della Fondazione, e di relazionare il Consiglio al riguardo.
15.6 Per ognuno dei progetti presentati e valutati il Direttore Scientifico dovrà verificare che siano loro sempre applicati i principi dell’Economia e della trasparenza , pena
la esclusione.
15.6 L’organizzazione e il funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico sono determinati da un apposito Regolamento,
predisposto dalla Direzione Scientifica e approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Consiglio di Indirizzo.
Articolo 16 – Organo di controllo
16.1 Ai sensi dell’art. 30 del Codice del Terzo settore, la
Fondazione deve nominare un Organo di controllo monocratico

ovvero collegiale, composto di tre membri effettivi e di due
supplenti.
16.2 Alla nomina dell’Organo di controllo provvedono i fondatori che, nel caso di organo collegiale, indicano quale membro avrà funzione di Presidente. Ai componenti dell’Organo
di controllo si applica l’art. 2399 del codice civile; detti
componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti
di cui all’art. 2397, comma 2, del codice civile. Nel caso
di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
16.3 L’Organo di controllo dura in carica 4 (quattro) esercizi, fino all’approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio, e può essere riconfermato.
16.4 L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione, anche con riferimento al Codice del Terzo
settore, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento. L’Organo di controllo monitora l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al Codice del Terzo settore ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee
guida di cui all’art. 14 del Codice del Terzo settore.
16.5 I membri dell’Organo di controllo non possono ricoprire
alcuna carica od incarico nell’ambito delle attività della
Fondazione.
16.6 Nei casi in cui l’art. 31 del Codice del Terzo settore
prevede la nomina obbligatoria di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro, l’Organo di controllo esercita, inoltre, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo
è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
16.7 L’Organo di controllo partecipa alle riunioni dell’Assemblea dei fondatori e del Consiglio di Amministrazione.
16.8 Qualora l’Organo di controllo sia collegiale, in caso
di impedimento o cessazione di un membro, per qualunque causa, subentra il membro supplente più anziano di età, che resta in carica fino alla nomina dei membri effettivi e supplenti necessari per l’integrazione dell’Organo. I nuovi eletti scadono con quelli in carica.
Articolo 17 – Presidenti Regionali
17.1 La Fondazione è articolata sul territorio attraverso uffici regionali denominati “Centri”.
17.2 I Presidenti Regionali sono nominati dall’Assemblea dei
fondatori, durano in carica fino all’approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio del loro mandato e sono rieleggibili.
17.3 I Presidenti Regionali danno voce alle diverse realtà
culturali, imprenditoriali e scientifiche dei territori di riferimento e fanno parte di diritto del Consiglio di Indirizzo della Fondazione per la durata del loro incarico.
Articolo 18 – Erogazioni istituzionali
18.1 Il Consiglio di Amministrazione, esaminate le proposte
presentate dal Direttore Scientifico, delibera, ai sensi dell’art. 13, circa l’attribuzione dei fondi destinati alla ricerca scientifica.
18.2 Il Consiglio di Amministrazione non è autorizzato a concedere garanzie di versamenti futuri.
18.3 Il Consiglio di Amministrazione, all’atto dell’erogazione dei fondi, chiede che il beneficiario si impegni a presentare un rendiconto economico basato sull’utilizzo delle risorse del fondo erogato.
Articolo 19 – Bilancio
19.1 L’esercizio della Fondazione ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio d’esercizio, secondo quanto previsto dell’art. 13 del Codice del
Terzo settore.
19.2 Il bilancio d’esercizio è sottoposto, entro la fine del
mese di marzo di ogni anno, al parere del Consiglio di Indirizzo e, entro la fine del mese di maggio di ogni anno, è approvato dal Consiglio di Amministrazione, indicando a verbale le ragioni per cui eventualmente ritiene di discostarsi
dal parere del Consiglio di Indirizzo.
19.3 In caso di ricavi, rendite, proventi od entrate comunque denominate superiori ad un milione di euro il Consiglio
di Amministrazione redige il bilancio sociale ai sensi dell’art. 14 del Codice del Terzo settore.
Articolo 20 – Patrimonio della Fondazione
20.1 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali lasciti, ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
20.2 Ai sensi dell’art. 8 del Codice del Terzo settore, è
vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi statutari.
20.3 Ai sensi dell’art. 22 del Codice del Terzo settore,
quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre
un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l’Organo di controllo,
devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione della Fondazione, la
prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita.

Articolo 21 – Rinvio

21.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al Codice del Terzo settore, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia
di fondazioni.
F.to Massimo Bonucci
Bonucci Mario
Felice Bonucci
Bizzarri Piero
Carla Fiorentini
Goffredo Proietti
Marco Tommasi teste
Mario Di Spirito (teste)
Alessandro SQUILLACI notaio (l.s.)